Introdotto con il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), il Superbonus è un incentivo che ha permesso di realizzare interventi edilizi per il miglioramento energetico degli edifici già esistenti (Super Ecobonus) e per la messa in sicurezza dal rischio sismico (Super Sismabonus), ottenendo uno sconto fiscale del 110% per gli anni 2020-2021-2022-2023. Nel 2024 l’aliquota è scesa al 70% e nel 2025 al 65%. Grazie a questo incentivo i beneficiari che hanno eseguito determinati lavori hanno potuto contare su una detrazione del 110%-70%-65% delle spese sostenute per gli interventi da ripartire tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022 (per il 2020 e il 2021 le quote erano 5). Rientravano nel beneficio fiscale anche le spese necessarie alla realizzazione dei lavori quali, ad esempio, i costi di progettazione, di smaltimento, le perizie e gli onorari dei professionisti. Oltre all’utilizzo del credito d’imposta in detrazione, era possibile scegliere tra altre due opzioni: lo sconto in fattura da parte dei fornitori oppure la cessione del credito a soggetti terzi, tra i quali anche banche e intermediari finanziari. Sconto e cessione del credito hanno permesso di realizzare i lavori senza esborsi finanziari da parte dei contribuenti. (* aggiornato al 1° gennaio 2026)
I contribuenti che possono usufruire dell’agevolazione sono Sono esclusi gli immobili di lusso (categorie catastali: A/1, abitazioni signorili; A/8, ville; A/9, palazzi di pregio storico e castelli).
L’agevolazione spetta a fronte della realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus) e alla messa in sicurezza statica (Sismabonus) – cd. interventi «trainanti» o principali – nonché per ulteriori interventi se realizzati congiuntamente ai primi – cd. interventi «trainati» o secondari. Dal punto di vista oggettivo, il Decreto Rilancio prevede, in particolare, che tra gli interventi «trainanti» rientrano quelli:
Gli interventi «trainati o secondari» − per i quali la maggiore aliquota si applica solo se sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale – comprendono, tra gli altri, le spese sostenute per:
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